Legge sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.Dichiarazione dei diritti degli animali


"Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso che sia indesiderato e che di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce...". Esordisce così il testo della nuova legge sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, nata dall'unificazione dei disegni di legge n. 193 e n. 759 di un gruppo di senatrici e senatori, appena approvata in Senato dopo non poche traversie. La nuova legge si presenta come un ottimo strumento di difesa nelle mani di quelle donne che per anni hanno cercato di combattere ricatti, minacce, soprusi e offese da parte di quei datori che non hanno reso né facile né sereno il loro lavoro. Essa è composta da tredici articoli che vertono rispettivamente su:molestie sessuali; ambito di applicazione; nullità di atti discriminatorii; obblighi del datore di lavoro; ulteriori competenze delle /i consiglieri di parità; conseguenze di comportamenti scorretti; dimissioni per giusta causa; responsabilità disciplinare; azioni in giudizio; pubblicazione del provvedimento pretorile; azioni positive e attività d'informazione; nullità dei provvedimenti di ritorsione; assemblee. Ma osserviamo in dettaglio alcuni degli articoli di particolare rilevanza. L'art.4 prevede da parte del datore di lavoro l'adozione, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali e il consigliere di parità, delle iniziative necessarie ai fini della formazione, informazione e prevenzione delle molestie, nonché l'obbligo di adottare procedure tempestive e imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti. Alle/ai consigliere/i di parità (art. 5) le cui funzioni "devono essere portate a conoscenza dei lavoratori e delle lavoratrici nelle singole aziende, mediante affissione del presente articolo in luogo accessibile a tutti, a cura dei datori di lavoro", vengono assegnati più mezzi e strumenti per assistere e consigliare le vittime di molestie. Molto importante l'art. 7, che prevede per le lavoratrici, qualora sia accusato di molestie il datore di lavoro, il diritto di dimettersi senza obbligo di preavviso, percependo anche un'indennità a titolo di risarcimento compresa tra le 6 e le 18 mensilità della retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto lavorativo. L'art 11, in materia di azioni positive e attività d'informazione, contempla che "i progetti che prevedono piani dettagliati di prevenzione, formazione e informazione" in materia di molestie sessuali possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 125.

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